IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo
1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
  Vista  la direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre
2003,  sul  controllo  delle  sorgenti  radioattive sigillate ad alta
attivita' e delle sorgenti orfane;
  Visto  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modifiche,  di  seguito  indicato come decreto legislativo n. 230 del
1995;
  Vista  la  legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche,
di seguito indicata come legge n. 1860 del 1962;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 368;
  Visto  il  comma  99 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
239;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare, dei trasporti, dell'interno e della salute, di concerto
con  i  Ministri  degli affari esteri, dell'economia e delle finanze,
del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  disciplina le sorgenti sigillate ad alta
attivita', come definite dall'articolo 2 ed elencate nell'allegato I,
al  fine  di  garantire  che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto
controllo  in  tutte  le  fasi  del  suo  ciclo  di  vita  fino  alla
restituzione  al  fabbricante o allo smaltimento, nonche' le sorgenti
orfane come definite nell'articolo 2.
  2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto:
    a) le sorgenti di cui all'allegato I, l'attivita' delle quali sia
o  sia scesa nel tempo al di sotto dei valori riportati nella tabella
VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230 del 1995;
    b)  le  sorgenti  presenti  nelle pratiche di cui al Capo VII del
decreto legislativo di cui alla lettera a);
    c)  le  sorgenti  detenute  per  attivita' svolte nell'ambito del
Ministero della difesa.
  3.  Le  sorgenti  alle  quali  e'  stata  conferita la qualifica di
"sorgente di tipo riconosciuto" ai sensi dell'articolo 26 del decreto
legislativo  n.  230  del  1995,  e successive modificazioni, possono
essere  esentate,  in  relazione all'entita' del rischio radiologico,
dagli  obblighi di denuncia e di autorizzazione previsti dal presente
decreto,  qualora  l'esenzione  sia  prevista  nel  provvedimento  di
conferimento;  le  esenzioni  sono  rilasciate secondo i criteri e le
modalita'  di  cui  al  decreto  previsto  nel  comma  2 del medesimo
articolo 26.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato  al Governo se non con determinazione dei principi
          e  criteri  direttivi  e  soltanto per tempo limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art.  1  e l'Allegato A della legge 18 aprile 2005,
          n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria 2004), cosi' recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
          2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
          2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
          2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
          2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
          direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
          direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
          direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
          direttiva  2004/35/CE,  della  direttiva  2004/38/CE, della
          direttiva  2004/39/CE,  della  direttiva 2004/67/CE e della
          direttiva   2004/101/CE   sono  corredati  della  relazione
          tecnica  di  cui  all'art.  11-ter,  comma 2,  della  legge
          5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni. Su di
          essi   e'  richiesto  anche  il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari   competenti  per  i  profili  finanziari.  Il
          Governo,   ove  non  intenda  conformarsi  alle  condizioni
          formulate  con  riferimento  all'esigenza  di  garantire il
          rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
          ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dei necessari
          elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
          definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili
          finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
              5-bis.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore
          dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, adottati per
          l'attuazione   delle   direttive  2004/39/CE,  relativa  ai
          mercati   degli   strumenti   finanziari,   e   2004/25/CE,
          concernente  le  offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
          nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di cui
          all'art.  2  e  con  la  procedura  prevista  dal  presente
          articolo,   puo'   emanare   disposizioni   integrative   e
          correttive   al   fine  di  tenere  conto  delle  eventuali
          disposizioni   di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
          europea  secondo  la  procedura  di  cui,  rispettivamente,
          all'art.  64,  paragrafo 2,  della  direttiva 2004/39/CE, e
          all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
              6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.
              7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome.
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
          espresso entro venti giorni.».

                                                          «Allegato A
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)

              2001/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 novembre  2001, recante un codice comunitario relativo ai
          medicinali per uso umano.
              2003/38/CE  del  Consiglio,  del  13 maggio  2003,  che
          modifica  la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali
          di  taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi
          espressi in euro.
              2003/73/CE   della  Commissione,  del  24 luglio  2003,
          recante   modifica   dell'allegato   III   della  direttiva
          1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
          modifica  la  direttiva  77/799/CEE relativa alla reciproca
          assistenza  fra  le autorita' competenti degli Stati membri
          nel settore delle imposte dirette e indirette.
              2003/94/CE  della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che
          stabilisce  i  principi  e  le linee direttrici delle buone
          prassi  di  fabbricazione  relative  ai  medicinali per uso
          umano   e   ai   medicinali   per  uso  umano  in  fase  di
          sperimentazione.
              2003/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 novembre  2003, relativa al riutilizzo dell'informazione
          del settore pubblico.
              2003/122/Euratom  del  Consiglio, del 22 dicembre 2003,
          sul  controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
          attivita' e delle sorgenti orfane.
              2004/6/CE  della  Commissione, del 20 gennaio 2004, che
          deroga  alla  direttiva  2001/15/CE  al  fine  di differire
          l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.
              2004/28/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante
          un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
              2004/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile  2004,  relativa alla limitazione delle emissioni
          di  composti  organici  volatili dovute all'uso di solventi
          organici  in  talune pitture e vernici e in taluni prodotti
          per   carrozzeria   e   recante  modifica  della  direttiva
          1999/13/CE.».
              - La direttiva 2003/122/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          31 dicembre 2003, n. L 346.
              - Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
          «Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
              - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca:
          «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
          92/3/Euratom  e  96/29/Euratom  in  materia  di  radiazioni
          ionizzanti.».
              - La  legge  31 dicembre  1962, n. 1860, reca: «Impiego
          pacifico dell'energia nucleare.».
              - Il    decreto-legge   14 novembre   2003,   n.   314,
          convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  24 dicembre
          2003,  n. 368, reca: «Disposizioni urgenti per la raccolta,
          lo  smaltimento  e  lo stoccaggio, in condizioni di massima
          sicurezza, dei rifiuti radioattivi.».
              - Il  comma 99  dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004,
          n.  239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al
          Governo  per  il  riassetto  delle  disposizioni vigenti in
          materia di energia), cosi' recita:
              «99. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN Spa)
          provvede   alla  messa  in  sicurezza  ed  allo  stoccaggio
          provvisorio  dei  rifiuti radioattivi di III categoria, nei
          siti  che saranno individuati secondo le medesime procedure
          per  la  messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei
          rifiuti  radioattivi di I e II categoria indicate dall'art.
          3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 dicembre
          2003, n. 368.».
          Nota all'art. 1:
              - L'art.  26,  del decreto legislativo n. 230 del 1995,
          citato nelle premesse cosi' recita:
              «Art.  26  (Sorgenti  di  tipo  riconosciuto).  -  1. A
          particolari  sorgenti  o tipi di sorgenti di radiazioni, in
          relazione  alle  loro  caratteristiche  ed  all'entita' dei
          rischi,  puo'  essere conferita la qualifica di sorgenti di
          tipo riconosciuto.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  di concerto con i Ministri
          dell'interno,  della sanita', del lavoro e della previdenza
          sociale  e dell'ambiente, sentiti l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS,
          vengono   stabiliti   i  criteri  e  le  modalita'  per  il
          conferimento  della  qualifica  di  cui al comma 1, nonche'
          eventuali  esenzioni, in relazione all'entita' del rischio,
          dagli   obblighi   di  denuncia,  di  autorizzazione  o  di
          sorveglianza fisica di cui al presente decreto.
              3. Il decreto di cui al comma 2 deve tenere conto della
          normativa  comunitaria  concernente  il  principio di mutuo
          riconoscimento.».